04/01/2021
Quali sono le cautele e i rischi per chi emette l'assegno?

assegnoI requisiti formali da indicare nella compilazione di un assegno da emettere sono: data e luogo di emissione, importo, beneficiario, firma.

Una volta emesso, l'assegno può essere presentato dal beneficiario a uno sportello bancario per l'incasso. Gli assegni emessi all'ordine dello stesso emittente (ad esempio quelli che riportano le diciture "a me medesimo", "m.m.", " a me stesso", etc.) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca.

Se l'assegno è privo anche di una sola delle informazioni necessarie, la banca ha il diritto di rifiutarne il pagamento a chi lo presenta. La completa e corretta compilazione rappresenta una forma di tutela per il cliente che lo emette, soprattutto contro il rischio di alterazioni del suo contenuto.

Per limitare l'utilizzo di assegni a fini di riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite (c.d. "denaro sporco") il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, ha previsto requisiti più stringenti nell'uso degli assegni bancari, e in particolare di quelli al portatore, con riferimento alla clausola di non trasferibilità e all'importo. La clausola "non trasferibile" è obbligatoria per trasferimenti pari o superiori a 1.000 euro (tale nuovo limite di importo - entrato in vigore il 31.12.2011 - è stato introdotto dal D. L. n. 201 del 6.12.2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" , convertito, con modificazioni, con Legge 214/2011). Per questo motivo, gli assegni sono emessi con l'indicazione prestampata della clausola "non trasferibile" salvo esplicita richiesta contraria del cliente. I blocchetti di assegni privi della clausola "non trasferibile" (che possono essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro) si possono richiedere in banca pagando la somma di euro 1,50 per ciascun assegno circolare o modulo di assegno bancario in forma libera, a titolo di imposta di bollo. In caso di violazione, è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura percentuale rispetto all'importo dell'assegno.

Data
L'assegno deve riportare la data in cui è stato effettivamente emesso con indicazione di giorno, mese e anno. L'informazione è rilevante perché dalla data indicata sull'assegno decorre il termine utile per l'incasso dell. Inoltre, la data di emissione è un'informazione che la banca utilizza per registrare il pagamento sul conto corrente.

Rischio
L'indicazione di una data successiva a quella effettiva (post-datazione) comporta rischi nel caso in cui chi emette l'assegno non disponga di danaro sufficiente al momento dell'emissione. La post-datazione, non consentita dalla legge, infatti non esclude che l'assegno venga comunque presentato per l'incasso; l'indisponibilità a pagare da parte di chi ha emesso l'assegno è sottoposta a sanzioni.

Importo
L'importo va indicato due volte: una volta in cifre, l'altra in lettere; quest'ultimo valore prevale in caso di discordanza. L'importo comprende anche due decimali, da riportare dopo la virgola in quello in cifre (ad esempio, € 500,20), dopo una barra in quello in lettere, ma sempre in forma numerica (ad esempio, € Cinquecento/20). Inoltre è bene far precedere e seguire al valore indicato in numeri il simbolo #, in modo che nessuno possa modificarlo in seguito.

Rischio 
Per motivi di sicurezza, i decimali vanno sempre indicati sia dopo la virgola dell'importo in cifre, sia dopo la barra dell'importo in lettere anche se sono pari a zero. Si evita così il rischio che l'assegno, una volta emesso, possa subire variazioni nell'importo con l'aggiunta di altre cifre che possono trasformare l'importo stesso, ad esempio, da centinaia in migliaia di euro.

Beneficiario
L'indicazione del beneficiario consente a chi emette l'assegno di individuare con precisione la persona a favore della quale viene disposto l'ordine di pagamento. Se si vuole che il pagamento venga effettuato solo a favore del beneficiario indicato, l'emittente può apporre sull'assegno la clausola "non trasferibile", cosa che, come si è visto, è sempre preferibile fare ed è comunque obbligatorio per gli importi pari o superiori a 1.000 euro.

Rischio 
L'indicazione del beneficiario e la presenza della clausola di non trasferibilità, anche nei casi in cui non è obbligatoria, evitano che l'assegno circoli fra troppe persone e che comunque arrivi a persone non conosciute da chi lo ha emesso.

Firma
L'assegno deve essere firmato da chi lo emette in quanto la firma (detta di traenza) vale come ordine - per la banca - di effettuare il pagamento. La firma - che deve essere uguale a quella depositata presso la banca - va nell'apposito spazio; è consigliabile non usare lo spazio sottostante in quanto eventuali scritte o segni in questa zona possono impedire la lavorazione elettronica dell'assegno.

Rischio 
La firma apposta manualmente, comprensiva di nome e cognome e uguale a quella depositata in banca, evita il rischio di perdite in caso di falsificazione della firma. Se non rilevabile dalla banca, la falsificazione della firma non consente a chi ha fatto l'assegno (traente) di recuperare eventuali pagamenti non effettivamente disposti. È preferibile utilizzare penne con inchiostro indelebile per evitare alterazioni difficilmente riscontrabili dalla banca e determinare il pagamento di assegni non conformi alla volontà dell'emittente.