La legge n. 49/2016 prevede che, durante la fase di costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo e sino alla data di adesione allo stesso, le BCC aderiscano ad un Fondo temporaneo, con l’obiettivo di favorire processi di consolidamento e di concentrazione.
L'accordo di garanzia impegna le BCC aderenti in un meccanismo di garanzia reciproco.
Garanzia in verticale:
dalla CAPOGRUPPO alle BCC e viceversa
Garanzia in orizzontale:
le BCC fra loro si garantiscono con il patrimonio eccedente i requisiti obbligatori meccanismi di funzionamento
Garanzia esterna:
in favore dei creditori della banca aderente
Garanzia interna:
come supporto finanziario intra-gruppo.